Cessione Fabbricato - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Cessione Fabbricato

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Cessione di Fabbricato
La registrazione del contratto assorbe l’obbligo della comunicazione. Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati ad uso abitativo, ovvero utilizzo diverso, regolarmente registrati, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo). Anche per il Contratto di Comodato d’uso, se registrato, non è più necessario procedere alla comunicazione di Pubblica Sicurezza.
La soppressione è stabilita dall’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) , convertito in legge 131/2012 e in vigore dal 21 giugno 2012.
La norma del 1978 prevedeva che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile.
Resta l’obbligo di comunicazione quando ad occupare il fabbricato è un cittadino straniero non appartenente all’Unione europea e se non esiste contratto o comunicazione registrata e anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.
Per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00. (fonte www.tamburelliquintavalle.it)
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