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Indennità cessazione commercianti

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Commercio - Indennizzi per cessazione attività
Riammesso per un periodo di cinque anni lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza.

Chi ne ha diritto. L’indennizzo spetta ai soggetti che nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016 risultino in possesso dei seguenti requisiti:
62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne e iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps.
Possono inoltre accedere alla agevolazione (con decorrenza 1° febbraio 2014), anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve:
- cessare definitivamente l’attività;
- riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
- effettuare la cancellazione dal:
       registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
       registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
       dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Misura dell’assegno. Ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione: 501,38 euro nel 2014. L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero.

L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata.
I periodi indennizzati sono utili quale contribuzione figurativa, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione (e non anche per la misura).
Per ottenere l’indennizzo occorre presentare apposita domanda. In proposito l’Istituto fa sapere che sul sito è stato pubblicato, in formato Pdf, in attesa dell’introduzione della versione online, il modello AP 95 per la presentazione delle istanze.
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