Maternità Commercianti e Artigiani - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

Vai ai contenuti

Maternità Commercianti e Artigiani

InformaUtile > Varie Lavoro-Sicurezza
Trattamento di maternità Artigiane e Commercianti
Requisito:
essenziale per il diritto alla prestazione è il possesso dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
essenziale per il diritto alla prestazione è il possesso dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
Indennità:
Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un'indennità giornaliera (per il 2013) pari a €.37,65 per le artigiane e €.33,52 per le commercianti.
Periodo:
Indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro è prevista l'erogazione di un'indennità giornaliera per maternità per i 2 mesi precedenti e i 3 successivi alla data effettiva del parto.
Interruzione gravidanza:
In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'ASL competente per territorio, è corrisposta, per un periodo di trenta giorni, un'indennità giornaliera calcolata con le modalità sopra indicate.
Domanda:
La relativa domanda (corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione dei dati necessari per l'individuazione del rapporto di parentela madre e figlio) deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello, nel termine di prescrizione di un anno. Tale termine decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto) e può essere interrotto dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione. Dal 1° ottobre 2011 le domande di congedo di maternità e di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica.
Congedo parentale (ex facoltativa)
Alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali, inclusi gli esercenti attività di affittacamere (anche nel caso di genitori adottivi o affidatari) madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale (ex.facoltativa) di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale,
Requisito:
Lo stesso del trattamento di  maternità sopra descritto
Periodo:
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente), il limite massimo complessivo di congedo parentale tra i due è pari a dieci mesi, tre per la madre e sette per il padre, restando fermo che il limite di indennizzabilità del congedo non può superare i 6 mesi in totale, nei primi tre anni. Inoltre se il padre lavoratore dipendente usufruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzato, nel primo anno di vita del bambino, la madre conserva il diritto al congedo per i tre mesi ma non ha diritto alla relativa indennità, stante il raggiungimento da parte del padre del limite massimo indennizzabile complessivo fra i due genitori.
Domanda:
La domanda per il congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso essendo indennizzabili in caso contrario solo i periodi successivi alla data della domanda.
Indennità:
Il relativo trattamento economico (il 30% della retribuzione convenzionale) è subordinato alla effettiva astensione della attività lavorativa.
Attenzione:
Il diritto all'accredito figurativo riconosciuto per il periodo di congedo parentale, sospende - sempre per il medesimo periodo - anche l'obbligo contributivo alle gestioni artigiani e commercianti, essendo incompatibile la doppia copertura assicurativa (obbligatoria e figurativa) per lo stesso evento.


via IV Novembre, 23
Barberino Tavarnelle (Fi)
telefono 055-8077045
fax 055-8050756
mobile 335-6436308

info@studiolapini.it
Privacy Policy
Torna ai contenuti