Amministratori
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ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa).
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2012 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2013, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d’imposta 2012.
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.
Compensi anno 2012 Imputazione a bilancio Pagamento Reddito per amministratore Deducibilità per la società:
Amministratore senza partita Iva (con cedolino) si ha imputazione nel bilancio del 2012
con pagamento entro il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento entro il 12/01/13 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento dopo il 12/01/13 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2013 e la deducibilità per la società è nell'anno 2013.
Amministratore con partita Iva (fattura) con imputazione nel bilancio del 2012
con pagamento entro il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento dopo il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2013 e la deducibilità per la società è nell'anno 2013;
È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria.
In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che va comunque verificata l’effettiva data di pagamento.
Pertanto:
nel caso di erogazione entro il 31/12/12 il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/13;
nel caso di erogazione entro il 12/01/13 il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/13.
Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:
1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2012 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2013, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d’imposta 2012.
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.
Compensi anno 2012 Imputazione a bilancio Pagamento Reddito per amministratore Deducibilità per la società:
Amministratore senza partita Iva (con cedolino) si ha imputazione nel bilancio del 2012
con pagamento entro il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento entro il 12/01/13 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento dopo il 12/01/13 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2013 e la deducibilità per la società è nell'anno 2013.
Amministratore con partita Iva (fattura) con imputazione nel bilancio del 2012
con pagamento entro il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2012 e la deducibilità per la società è nell'anno 2012;
con pagamento dopo il 31/12/12 il reddito per l'amm.re è nell'anno 2013 e la deducibilità per la società è nell'anno 2013;
È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria.
In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che va comunque verificata l’effettiva data di pagamento.
Pertanto:
nel caso di erogazione entro il 31/12/12 il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/13;
nel caso di erogazione entro il 12/01/13 il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/13.
Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:
1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.