Anticipazioni TFR
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ANTICIPAZIONI SU T.F.R. (trattamento di fine rapporto)
aventi diritto:
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè giustificata dalla necessità di effettuare:
· Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
· Acquisto della prima casa, per sé e per i suoi figli, laddove per prima casa si intende l’immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.
· Congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua (art.7 legge 53/2000). Il TFR potrà essere anticipato anche nelle ipotesi in cui il lavoratore debba sostenere delle spese durante i periodi di fruizione dei predetti congedi.
Numero massimo delle anticipazioni annue:
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).
Per i lavoratori che hanno destinato il Tfr ad una forma pensionistica complementare ci sono
alcune particolarita` :
1) in qualsiasi momento possono richiedere un anticipo pari al 75% per spese sanitarie;
2) dopo otto anni di iscrizione al fondo possono richiedere:
_ un anticipo pari al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della casa, propria o per i figli;
_ una quota pari al 30% del Tfr versato per esigenze soggettive ulteriori e non specifiche.
sono però consentite condizione di miglior favore per il dipendente anche se la sentenza n. 15813/2002 della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di pattuire, tra datori di lavoro e dipendenti, anticipazioni mensili sul Trattamento di Fine Rapporto, definendo le anticipazioni in questione retribuzione imponibile ai fini contributivi.
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè giustificata dalla necessità di effettuare:
· Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
· Acquisto della prima casa, per sé e per i suoi figli, laddove per prima casa si intende l’immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.
· Congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua (art.7 legge 53/2000). Il TFR potrà essere anticipato anche nelle ipotesi in cui il lavoratore debba sostenere delle spese durante i periodi di fruizione dei predetti congedi.
Numero massimo delle anticipazioni annue:
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).
Per i lavoratori che hanno destinato il Tfr ad una forma pensionistica complementare ci sono
alcune particolarita` :
1) in qualsiasi momento possono richiedere un anticipo pari al 75% per spese sanitarie;
2) dopo otto anni di iscrizione al fondo possono richiedere:
_ un anticipo pari al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della casa, propria o per i figli;
_ una quota pari al 30% del Tfr versato per esigenze soggettive ulteriori e non specifiche.
sono però consentite condizione di miglior favore per il dipendente anche se la sentenza n. 15813/2002 della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di pattuire, tra datori di lavoro e dipendenti, anticipazioni mensili sul Trattamento di Fine Rapporto, definendo le anticipazioni in questione retribuzione imponibile ai fini contributivi.