Lavoro a chiamata - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Lavoro a chiamata

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Normativa Lavoro intermittente (a chiamata)

Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni (prima era 45 anni) e meno di 24 (prima era 25 anni) con fine prestazione al compimento dei 25 e per i lavori discontinui stabiliti dai contratti collettivi e dalla legge (vedi tabella). Non è più consentito la chiamata per i festivi e weekend per tutti i soggetti ma soltanto se rientranti nelle caratteristiche sopra descritte.
Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (dovendosi intendere come numero massimo di giorni di prestazione del lavoratore anche in un arco temporale molto maggiore di 30 giorni) occorre fare comunicazione come specificato sotto. La mancata comunicazione o la comunicazione non coincidente con i giorni della comunicazione comporta applicazione a sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per ogni lavoratore senza applicazione della diffida (€.800,00). Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 18271 del 12 ottobre 2012, ha comunicato che la competenza ad irrogare la sanzione prevista per l'omissione della comunicazione preventiva per l'impiego di lavoratori intermittenti è esclusivamente in capo al personale ispettivo degli Uffici territoriali del medesimo Ministero.
Attenzione in caso di annullo o modifica occorre fare, entro le successive 48 ore (circolare 20 del 1/8/2012), altra comunicazione altrimenti si dovrà comunque inserire la giornata lavorata, pagarla al dipendente e pagarci i contributi (circ.min.18/07/2012)
Il Ministero sottolinea che la comunicazione di inizio prestazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV.
La comunicazione di richiesta di agibilità effettuata all'Ex-Enpals per le aziende-associazioni obbligate dal 3 luglio 2013 sostituisce la comunicazione di chiamata, pertanto queste non dovranno effettuare la comunicazione di chiamata.
All'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, viene inserito il comma 2-bis, in base al quale in ogni caso, il contratto di lavoro intermittente stipulato dalla data del 28 giugno 2013 è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame). In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (non opera nei settori del turismo, dei pubblici servizi e dello spettacolo)

Sempre in materia di intermittente viene disposto che, in caso di omessa comunicazione delle prestazioni, la sanzione amministrativa non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro
Infine, modificando il comma 22 dell'art. 1, L. n. 92/2012, si dispone che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensì al 1° gennaio 2014.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
link - collegamenti

vai alla pagina dedicata su Cliclavoro in fondo troverai le note e tutti i documenti
vai pagina dedicata dal ministero del lavoro
Per accedere direttamente alla procedura di chiamata via web o tramite file pdf quando sei sul sito ClicLavoro clicca a dx su questa immagine


Come si effettua la comunicazione di chiamata

Pec, o e-mail

- scaricare il modello UNI Intermittente (clicca quì)

- compilarlo secondo le indicazioni indicate (clicca quì) e inviarlo all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it (indirizzo cambiato dal 1 giugno 2015) anche direttamente premendo il tasto in fondo al modello "genera xlm e invia via email". Non è necessario che l'indirizzo del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
E' possibile l'inserimento massimo di 10 dipendenti anche in periodi diversi.
Per annullare la chiamata da fare entro 48 ore rifare il modello con flag su annullamento
E' possibile l'inserimento massimo di 10 dipendenti anche in periodi diversi.
Per annullare la chiamata da fare entro 48 ore rifare il modello con flag su annullamento

SMS

potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro con il numero di telefono registrato sul portale
e abilitate quindi all’utilizzo del lavoro intermittente.
Attenzione!!! dal 3 luglio 2013 è possibile farlo solo per chiamate entro le 12 ore successive.
Va inviato al n° 3399942256. E' possibile l'invio solo di un singolo giorno e singolo lavoratore e l'eventuale annullamento andrà fatto entro lo stesso giorno.(
clicca quì per istruzioni)

Web con modulo on line
,
accessibile dal Portale Cliclavoro nella propria area riservata. Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di  prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda. (
clicca quì per istruzioni)
Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche per il tramite del proprio consulente del lavoro.
I Consulenti e le aziende si dovranno accreditare alla sezione riservata alle aziende sul Portale Cliclavoro, accedere alla funzionalità “gestione Intermittenti”.
Per le aziende è sufficiente richiedere l'accesso alla sezione allegando la carta di identità firmata; nel caso dei Consulenti è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà - Dichiarazione di atto di notorietà e caricarla sul sistema attraverso l’apposita funzionalità.
Per richiedere l’abilitazione al Ministero del lavoro è necessario inviare sempre tramite upload sul portale Cliclavoro i seguenti documenti firmati:
documenti di identità – per aziende e consulenti
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà  – per i soli consulenti
E’ utile ricordare che aziende già registrate a Cliclavoro non dovranno effettuare nuovamente l’accreditamento.


FAX

La modalità di invio del fax alla Dtl competente potrà essere utilizzata solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati.


AVVERTENZE

Qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorrerà evidentemente inoltrare più di una comunicazione.
La comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, deve intervenire prima dell'inizio della stessa.
N.B. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
N.B. In caso di annullamento di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate occorre selezionare la casella Annullamento, avendo cura di compilare il modulo secondo quanto indicato nella chiamata originaria.


via IV Novembre, 23
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telefono 055-8077045
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