Richiesta maternità anticipata - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Richiesta maternità anticipata

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RICHIESTA MATERNITA' ANTICIPATA
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLA INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITÀ
collegamento a vademecum DTL Firenze
Con l’art.15 del “decreto semplificazioni” viene modificata la normativa sull’interdizione anticipata dal lavoro per maternità, prevista dall’art.17 del D.Lgs. n.151/01.
In particolare, viene rivista la pertinenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità, che fino ad oggi era di competenza esclusiva del Ministero del Lavoro attraverso i propri uffici periferici.
A partire dal 1° aprile 2012 la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, viene ripartita tra la Direzione territoriale del Lavoro (ex DPL) e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
La Direzione Territoriale del lavoro provvederà all’istruttoria ed alla emanazione del provvedimento autorizzatorio di interdizione,
- in caso di condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
- quando, la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, in quanto rientranti tra i lavori vietati previsti dall’art.7 (trasporto e sollevamento di pesi), dall’allegato “A” (lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026) e dall’allegato “B” del Testo Unico n.151/01 (lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro).
- nei casi previsti dall’art.12 (valutazione dei rischi). Ciò avverrà nei casi in cui il datore di lavoro, valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (allegato “C” del Testo Unico n.151/01), verifichi l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni diverse e più confacenti con lo stato di gravidanza in essere. In questi casi dovrà darne comunicazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, il quale provvederà ad autorizzare l’astensione anticipata.
Termini per diniego o accoglimento domanda: non vi sono termini nell'attesa dell'autorizzazione della DTL.
Il servizio sanitario locale (Asl) dovrà provvedere, in via esclusiva, alla procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose, compreso l’adozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Termini per diniego o accoglimento domanda: 7 giorni a partire dal giorno successivo alla ricezione della documentazione decorsi i quali vige il silenzio assenso e in caso di rifiuto si ha 10 giorni dalla comunicazione di diniego per presentare documenti  ed osservazioni.
Ciò avverrà secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.
In considerazione di ciò, le Direzioni territoriali del lavoro potranno emanare tali provvedimenti entro il 31 marzo 2012. Infatti, secondo la circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 16 febbraio 2012, le Direzioni territoriali potranno istituire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale data (31 marzo 2012), rimandando alla competenza delle Asl l’istruttoria delle domande destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1° aprile 2012. (vedi lettera circolare ministero lavoro)
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