Rinuncie e Transazioni non impugnabili se c'è l'avvocato - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Rinuncie e Transazioni non impugnabili se c'è l'avvocato

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Rinunce e transazioni: procedura di negoziazione assistita
artt. 2, 4, 5, 7, 8 e 9 DL 12 settembre 2014 n. 132: GU 12 settembre 2014 n. 212
La disposizione entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Da quella data le rinunce e le transazioni riguardanti diritti inderogabili del lavoratore (derivanti sia dalla legge sia dai contratti collettivi) sono valide e non impugnabili anche quando sono perfezionate a conclusione di una della procedura di negoziazione assistita da un avvocato. La procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, se riguardante crediti patrimoniali di importo non superiore a € 50.000.
Tale ipotesi, infatti, è stata aggiunta alle c.d. sedi protette tassativamente indicate dalla legge (art. 2113 c.c.), che garantiscono – mediante l’intervento di un’autorità terza – un’adeguata tutela della posizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Si è creata una nuova procedura di negoziazione assistita, o conciliativa, che ha come attori principali gli avvocati delle parti e senza l’intervento di terzi, sindacalisti o funzionari delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Avvio della procedura:
La procedura viene avviata mediante invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito deve indicare:
- l’oggetto della controversia, che può riguardare solo diritti disponibili;
- l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dal ricevimento o il suo rifiuto può costituire elemento valutabile dal giudice ai fini delle spese legali e della responsabilità aggravata per lite temeraria;
- la sottoscrizione autografa della parte, autenticata dall’avvocato.
Convenzione:
Se l’invito viene accettato, le parti sottoscrivono un accordo con il quale convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Tale accordo deve:
- essere redatto per iscritto (a pena di nullità) e con l’assistenza di un avvocato, il quale certifica anche l’autenticità della sottoscrizione della parte;
- indicare il termine, non inferiore a un mese, concordato dalle parti per l’espletamento della procedura;
- precisare l’oggetto della controversia.
Trattative:
Nel corso delle trattative, le parti e i loro difensori devono comportarsi con lealtà e buona fede.
Le informazioni ricevute e le dichiarazioni rese:
- devono essere mantenute riservate;
- non possono essere utilizzate nell’eventuale procedimento giudiziale avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
Le parti e i loro difensori, inoltre, non sono tenuti a deporre sul contenuto di tali informazioni e dichiarazioni.
Conclusione:
Se le trattative hanno esito negativo, le parti possono avviare un procedimento giudiziale.
In caso di esito positivo della procedura, invece, le parti e i loro difensori sottoscrivono un accordo (necessariamente conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico) che costituisce titolo esecutivo, utile anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Interruzione della prescrizione e della decadenza:
A partire dalla comunicazione dell’invito o dalla sottoscrizione della convenzione, si interrompe il decorso dei termini di prescrizione e, per una sola volta, di quelli di decadenza.
Tuttavia, se l’invito viene rifiutato o non viene accettato entro il termine di 30 giorni, i termini di decadenza tornano a decorrere dal momento del rifiuto o della mancata accettazione entro il termine. Il medesimo effetto si produce in caso di dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati che assistono le parti.


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