Sanatoria Extracomunitari 2012 - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

Vai ai contenuti

Sanatoria Extracomunitari 2012

InformaUtile > Varie Lavoro-Sicurezza
SANATORIA EXTRACOMUNITARI 2012
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, presentando una dichiarazione di emersione, i lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, da almeno 3 mesi.
Campo di applicazione
Possono chiedere la regolarizzazione i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nei confronti di lavoratori extracomunitari che:
- siano presenti sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011;
- alla data del 9 agosto 2012 siano occupati irregolarmente alle loro dipendenze da almeno 3 mesi;
- alla presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione siano ancora occupati.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro part-time, tranne nel caso dei rapporti di lavoro domestici.
Non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i datori di lavoro che:
• risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
c) occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato (art. 22, c. 12, D.Lgs. 286/98);
• a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
Non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri:
– nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione (art. 13, c. 1 e 2, lett. c), D.Lgs. 286/98; art. 3 DL 144/2005 conv. in L. 155/2005);
– che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
– che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per uno dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.);
– che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Procedura
La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata presso lo sportello unico per l’immigrazione previo pagamento di un contributo forfettario di € 1.000 per ciascun lavoratore.
La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno.
E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Nella dichiarazione deve essere indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dalla legge (art. 30 bis, c. 3, lett. c), DPR 394/99).
Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della DTL in ordine alla capac­ità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego o, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
1) Con DM, da adottarsi entro il 29 agosto 2012, saranno disciplinate le modalità per la presentazione della dichiarazione di emersione e stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
2) Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
- all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98);
- al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione o si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o dal suo comportamento.
3) Nelle more della definizione della procedura di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi inerenti le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98), e al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
4) Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo (art. 1344 c.c.). In tal caso, se è stato già rilasciato viene revocato.
5) Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, o concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali doc­umenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.art. 1, c. 5, D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109: GU 25 luglio 2012 n. 172

Saranno più gravi le sanzioni amministrative e i risvolti penali per i datori di lavoro
(tratto dal sito immigrazione.biz)

Il nuovo decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto importanti novità nell'ambito dello sfruttamento del lavoro nero. In particolare sono state introdotte sanzioni e provvedimenti più severi nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Modifiche art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero residente all'estero deve presentare la documentazione necessaria (richiesta nominativa, sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno, dell’impegno al pagamento spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza, dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro) allo Sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza.
Comma 5-bis
Con l'introduzione del comma 5-bis, ci saranno maggiori restrizioni per i datori di lavoro. Infatti non potranno presentare domanda di nulla osta, i datori di lavoro che negli ultimi 5 anni abbiano riportato, una condanna in sede penale che riguarda il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l'impiego alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.
In questo caso, la circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 del Ministero dell'Interno, indica alle Questure che per il rilascio del nulla osta al lavoro, dovranno controllare i requisiti non solo del lavoratore, ma anche del datore di lavoro.
Comma 5-ter
Con l'introduzione del comma 5-ter, la Questura dovrà rifiutare il rilascio del nulla osta o revocarlo nei casi in cui, la domanda di presentazione contenga documentazione ottenuta mediante frode o sia stata falsificata, oppure nel caso in cui lo straniero non di rechi nel termine di otto giorni allo Sportello unico per la firma del contratto (tranne nei casi in cui il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore. La revoca dovrà essere comunicata al Ministero.
Comma 12-bis
Il comma 12 dell'art. 22 del testo unico specifica che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Il nuovo comma 12-bis introduce delle aggravanti nell'ipotesi in cui il datore di lavoro impieghi stranieri senza permesso di soggiorno, e nel caso specifico:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Se il datore di lavoro si trova in uno di questi casi, lo straniero che denuncia il proprio datore di lavoro (comma 12-quater) e collabora con le autorità nel procedimento penale contro di esso (comma 12-quinquies), potrà ottenere una nuova tipologia di permesso di soggiorno umanitario, definito con la dicitura UMAN 5 – sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI.
Con il comma 12-ter, il datore di lavoro dovrà anche pagare una sanzione amministrativa accessoria che riguarda il costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Comma 7
Verrà infine eliminato definitivamente perchè riguardava le sanzioni amministrative (da 500 a 2.500 euro) nel caso in cui il datore di lavoro ometteva di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, perchè sono state introdotte sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione di questo obbligo di comunicazione.  
Modifiche art. 24 (Lavoro stagionale)
Con l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter la volontà è quella di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro anche al lavoro subordinato di tipo stagionale

Sanatoria extraue irregolari: nuove precisazioni ministeriali
E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Nella dichiarazione deve essere indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dalla legge (art. 30 bis, c. 3, lett. c), DPR 394/99).
Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della DTL in ordine alla capac­ità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego o, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
1) Con DM, da adottarsi entro il 29 agosto 2012, saranno disciplinate le modalità per la presentazione della dichiarazione di emersione e stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
2) Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
- all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98);
- al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione o si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o dal suo comportamento.
3) Nelle more della definizione della procedura di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi inerenti le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98), e al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
4) Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo (art. 1344 c.c.). In tal caso, se è stato già rilasciato viene revocato.
5) Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, o concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali doc­umenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.art. 1, c. 5, D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109: GU 25 luglio 2012 n. 172

Saranno più gravi le sanzioni amministrative e i risvolti penali per i datori di lavoro
(tratto dal sito immigrazione.biz)


Saranno più gravi le sanzioni amministrative e i risvolti penali per i datori di lavoro
(tratto dal sito immigrazione.biz)
Il nuovo decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto importanti novità nell'ambito dello sfruttamento del lavoro nero. In particolare sono state introdotte sanzioni e provvedimenti più severi nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Modifiche art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero residente all'estero deve presentare la documentazione necessaria (richiesta nominativa, sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno, dell’impegno al pagamento spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza, dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro) allo Sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza.
Comma 5-bis
Con l'introduzione del comma 5-bis, ci saranno maggiori restrizioni per i datori di lavoro. Infatti non potranno presentare domanda di nulla osta, i datori di lavoro che negli ultimi 5 anni abbiano riportato, una condanna in sede penale che riguarda il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l'impiego alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.
In questo caso, la circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 del Ministero dell'Interno, indica alle Questure che per il rilascio del nulla osta al lavoro, dovranno controllare i requisiti non solo del lavoratore, ma anche del datore di lavoro.
Comma 5-ter
Con l'introduzione del comma 5-ter, la Questura dovrà rifiutare il rilascio del nulla osta o revocarlo nei casi in cui, la domanda di presentazione contenga documentazione ottenuta mediante frode o sia stata falsificata, oppure nel caso in cui lo straniero non di rechi nel termine di otto giorni allo Sportello unico per la firma del contratto (tranne nei casi in cui il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore. La revoca dovrà essere comunicata al Ministero.
Comma 12-bis
Il comma 12 dell'art. 22 del testo unico specifica che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Il nuovo comma 12-bis introduce delle aggravanti nell'ipotesi in cui il datore di lavoro impieghi stranieri senza permesso di soggiorno, e nel caso specifico:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Se il datore di lavoro si trova in uno di questi casi, lo straniero che denuncia il proprio datore di lavoro (comma 12-quater) e collabora con le autorità nel procedimento penale contro di esso (comma 12-quinquies), potrà ottenere una nuova tipologia di permesso di soggiorno umanitario, definito con la dicitura UMAN 5 – sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI.
Con il comma 12-ter, il datore di lavoro dovrà anche pagare una sanzione amministrativa accessoria che riguarda il costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Comma 7
Verrà infine eliminato definitivamente perchè riguardava le sanzioni amministrative (da 500 a 2.500 euro) nel caso in cui il datore di lavoro ometteva di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, perchè sono state introdotte sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione di questo obbligo di comunicazione.  
Modifiche art. 24 (Lavoro stagionale)
Con l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter la volontà è quella di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro anche al lavoro subordinato di tipo stagionale
Sanatoria extraue irregolari: nuove precisazioni ministeriali
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 5090 del 31 luglio 2012, è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti in merito al D.Lgs n. 109/2012, in vigore dal prossimo 9 agosto, che disciplina la "sanatoria" dei lavoratori extracomunitari occupati in maniera irregolare.
In particolare, il Ministero evidenzia che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione dovranno rifiutare (o revocare) il rilascio del nulla osta, se lo straniero presenta documenti contraffatti o falsificati e qualora lo stesso non si rechi a firmare il contratto di soggiorno entro i termini di legge.
Altri chiarimenti e istituzione codici per pagare
Sono stati istituiti i codi-ci tributo per consentire il versamento del contributo in parola, tramite modello F24: “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”; “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
07/09/2012 - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012, il Decreto Interministeriale (Interno, Lavoro, Economia e Cooperazione Internazionale e Integrazione) di attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.
Il Decreto Interministeriale prevede:
articolo 1 - le modalità di presentazione - dal 15 settembre al 15 ottobre - della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro;
articolo 2 - le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore;
articolo 3 - i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro;
per accedere alla procedura di emersione il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30.000 euro annui e nel caso di lavoro domestico non può essere inferiore a 20.000 o 27.000 euro annui rispettivamente nelle ipotesi di nucleo familiare composto da uno o più soggetti percettori di reddito. E' ammesso il cumulo anche con il reddito del coniuge e di parenti di 2° grado non conviventi. La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Non si procede all’accertamento del reddito nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore deve essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza prima di presentazione dell’istanza.
articolo 4 - i contenuti della domanda di emersione
articolo 5 - le modalità necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari alla durata del rapporto di lavoro o almeno a sei mesi.
articolo 6 - puntualizza che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.

14/09/2012 - Sanatoria Stranieri aperta anche a chi è in regola con permesso non idoneo al lavoro
Il ministero ha chiarito che rientrano nella sanatoria anche coloro che hanno un permesso di soggiorno, regolare, ma non idoneo al lavoro come ad esempio per cure mediche, per residenza elettiva, per richiesta asilo, per motivo di studio (in questo caso la regolarizzazione deve essere necessariamente a tempo pieno in quanto potevano lavorare per un massimo di 20 ore).
L'agenzia delle entrate ha predisposto un modello di autocertificazine per l'adempimento di obblighi fiscali e il ministero ne stà predisponendo un altro di dichiarazione a firma congiunta datore-lavoratore sulla regolarità delle retribuzioni.
Per quanto riguarda i chiarimenti su i documenti necessari per provare la presenza dello stranieri in italia al 31/12/2011 il ministero emetterà ulteriori comunicazioni.

15/09/2012 - Da oggi parte la sanatoria dei lavoratori extracomunitari
La sanatoria non è possibile alle aziende non in regola con Inps, Inail o cassa edile anche se in relazione a lavoratori non stranieri o non regolarizzati. L'INPS, con circolare 113/2012, ha illustrato la sanatoria, tra cui le modalità per versare i contributi arretrati non soggetti a somme aggiuntive.
Domestici: l'Inps provvederà di ufficio all'iscrizione del rapporto e invierà al datore di lavoro i modelli Mav per il pagamento dei contributi precalcolati in base ai dati dichiarati nel modello EM-DOM con effetto dal 9 maggio 2012 (per garantire il periodo minimo di sei mesi). Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare una data di avvio del rapporto di lavoro precedente al 9 maggio e nel limite della prescrizione quinqennale, (dato che non va indicato del modello EM-DOM) potrà farlo durante il periodo d'iscrizione provvisoria da internet (www.inps.it) o telefonando al contact center (numero 803.164) e successivamente presentare mod.LD15.
Subordinati: i datori di lavoro devono richiedere all'Inps, ai fini soltanto della sanatoria, l'apertura di un'apposita posizione con codice autorizzazione «5W» e successivamente inviare i flussi Uniemens per i periodi di emersione e per i lavoratori da regolarizzare, nonché pagare con F24 (causale DM10) i relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive dalla data di assunzione che non deve essere successiva al 9 maggio.
I lavoratori regolarizzati dovranno versare il contributo economico della tassa di soggiorno d'importo pari a 80 o 100 euro, a seconda che il permesso di soggiorno abbia durata annuale o biennale.

24/09/2012 - Altri chiarimenti sanatoria irregolari
Il Ministero del Lavoro ha precisato, mediante faq, che può essere considerata documentazione utile, ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio:
·    il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali;
·    la documentazione proveniente dalle forze di polizia;
·    il provvedimento di espulsione;
·    la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
·    il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.
Si afferma, inoltre, che è valida ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico.  Inoltre il Comune è tenuto a offrire ai cittadini assistenza alla compilazione.

29/09/2012 - Sanatoria stranieri irregolari e Durc chiarimenti
·    Modificando il precedente orientamento espresso dall’Inps nella circolare n. 113/2012, la Cnce ha precisato che la regolarità contributiva non sarà accertata per tutta l’azienda, ma soltanto con riferimento ai lavoratori regolarizzati. Pertanto, per il suo rilascio non si applicherà la disciplina ordinaria in tema di Durc poiché non riguarda la regolarità contributiva dell’impresa nel suo insieme.
·    Gli sportelli unici, tuttavia, acquisiranno il Durc d’ufficio utilizzando il canale delle agevolazioni e indicheranno nel campo “specifica uso” della richiesta il nome e cognome, data e Stato estero di nascita del lavoratore regolarizzato e data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

29/09/2012 - chiarimenti emersi dalle faq
 il datore di lavoro domestico che regolarizza può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle famiglie che ne fanno parte;
 può presentare la domanda di emersione anche lo straniero con lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria in possesso del relativo titolo di soggiorno;
 non può essere espulso lo straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;
 l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;
 la comunicazione di convocazione presso lo sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;
la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di
emersione.

02/10/2012 - Sanatoria extraue irregolari: nuova circolare INPS
La Circolare n. 113/2012 l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito agli adempimenti da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale, da parte dei datori di lavoro che aderiscono alla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari.
A completamento delle suddette indicazioni, l'INPS, con la Circolare n. 118 del 28 settembre 2012, è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti in merito al procedimento di verifica del requisito della regolarità contributiva.
L’Inps ha precisato che chi ha dimenticato di indicare la propria matricola Inps sulla domanda di sanatoria “Em-Sub” dovrà presentare una comunicazione integrativa allo sportello unico per l’immigrazione, in quanto il numero di matricola è elemento essenziale per la richiesta del Durc. Il ministro della Cooperazione internazionale ha dichiarato ieri che non ci sarà alcuna proroga per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati e invita i datori di lavoro ad aderire entro il 15.10.2012.

03/10/2012 - Sanatoria extraue irregolari: istruzioni INAIL
L'INAIL, con la Circolare n. 48 del 2 ottobre 2012, chiarisce che il datore di lavoro interessato deve chiedere all'INAIL l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario. Più precisamente:
il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione; il datore di lavoro che non è già titolare di un codice ditta deve presentare una denuncia di esercizio.

05/10/2012 - Sanatoria extra irregolari ancora chiarimenti
L’avvocatura generale dello Stato ha precisato che sono utilizzabili come prova della presenza in Italia dello straniero al 31.12.2011 la scheda del cellulare o l’abbonamento per la metrò, così come l’attestazione di un centro di accoglienza o di ricovero autorizzato oppure religioso.

12/10/2012 - Altri chiarimenti
La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche per la colf già assunta all’Inps, ma non in regola con il permesso di soggiorno; al fine di dimostrare la regolarità contributiva, è possibile esibire i pagamenti dei contributi versati per il rapporto di lavoro già in essere e a cui l’Inps ha già assegnato un codice. Inoltre, è valido anche il pagamento effettuato con F24 inserendo nei dati il nome diverso (moglie) di quello di chi ha presentato poi la domanda (marito), con la conseguenza che il codice fiscale indicato sull’F24 non corrisponde al datore di lavoro indicato nella domanda di emersione.

16/10/2012 - Da oggi sanzioni più severe per chi impiega immigrati irregolari
Con la chiusura di ieri della sanatoria per gli extracomunitari si sono inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano immigrati privi di permesso di soggiorno. Prevista una multa accessoria pari al costo medio del rimpatrio del lavoratore e il pagamento di almeno tre mesi di arretrati di stipendi, tasse e contributi. Il divieto di impiego di stranieri irregolari è già punito dalla normativa italiana con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato ma scatteranno, però, ulteriori aggravanti nei casi in cui il divieto di impiego di irregolari, sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ossia siano occupati irregolarmente più di tre lavoratori, siano occupati minori in età non lavorativa, oppure ricorrano le ipotesi di sfruttamento del lavoro previste dall'articolo 603 bis del codice penale. La norma punta inoltre a favorire l'emersione dal lavoro nero attraverso la collaborazione dello straniero irregolare che decida di denunciare la propria situazione: nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, infatti, se lo straniero denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, può ottenere, con il parere favorevole del giudice, un permesso di soggiorno umanitario di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale che consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa per il migrante.

14/11/2012 - Sanatoria Stranieri alla cassa
Entro venerdì 16.11.2012 vanno versate le ritenute fiscali relative alle retribuzioni relative al pregresso rapporto di lavoro fatto emergere. La scadenza interessa i sostituti d’imposta che hanno regolarizzato rapporti di lavoro non domestici (previsto dal decreto 29.08.2012). Arrivano, inoltre, i modelli per autocertificare la regolarizzazione retributiva del rapporto di lavoro fatto emergere.

articolo 4 - i contenuti della domanda di emersione
articolo 5 - le modalità necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari alla durata del rapporto di lavoro o almeno a sei mesi.
articolo 6 - puntualizza che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.
14/09/2012 - Sanatoria Stranieri aperta anche a chi è in regola con permesso non idoneo al lavoro
Il ministero ha chiarito che rientrano nella sanatoria anche coloro che hanno un permesso di soggiorno, regolare, ma non idoneo al lavoro come ad esempio per cure mediche, per residenza elettiva, per richiesta asilo, per motivo di studio (in questo caso la regolarizzazione deve essere necessariamente a tempo pieno in quanto potevano lavorare per un massimo di 20 ore).
L'agenzia delle entrate ha predisposto un modello di autocertificazine per l'adempimento di obblighi fiscali e il ministero ne stà predisponendo un altro di dichiarazione a firma congiunta datore-lavoratore sulla regolarità delle retribuzioni.
Per quanto riguarda i chiarimenti su i documenti necessari per provare la presenza dello stranieri in italia al 31/12/2011 il ministero emetterà ulteriori comunicazioni.
15/09/2012 - Da oggi parte la sanatoria dei lavoratori extracomunitari
La sanatoria non è possibile alle aziende non in regola con Inps, Inail o cassa edile anche se in relazione a lavoratori non stranieri o non regolarizzati. L'INPS, con circolare 113/2012, ha illustrato la sanatoria, tra cui le modalità per versare i contributi arretrati non soggetti a somme aggiuntive.
Domestici: l'Inps provvederà di ufficio all'iscrizione del rapporto e invierà al datore di lavoro i modelli Mav per il pagamento dei contributi precalcolati in base ai dati dichiarati nel modello EM-DOM con effetto dal 9 maggio 2012 (per garantire il periodo minimo di sei mesi). Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare una data di avvio del rapporto di lavoro precedente al 9 maggio e nel limite della prescrizione quinqennale, (dato che non va indicato del modello EM-DOM) potrà farlo durante il periodo d'iscrizione provvisoria da internet (www.inps.it) o telefonando al contact center (numero 803.164) e successivamente presentare mod.LD15.
Subordinati: i datori di lavoro devono richiedere all'Inps, ai fini soltanto della sanatoria, l'apertura di un'apposita posizione con codice autorizzazione «5W» e successivamente inviare i flussi Uniemens per i periodi di emersione e per i lavoratori da regolarizzare, nonché pagare con F24 (causale DM10) i relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive dalla data di assunzione che non deve essere successiva al 9 maggio.
I lavoratori regolarizzati dovranno versare il contributo economico della tassa di soggiorno d'importo pari a 80 o 100 euro, a seconda che il permesso di soggiorno abbia durata annuale o biennale.
24/09/2012 - Altri chiarimenti sanatoria irregolari
Il Ministero del Lavoro ha precisato, mediante faq, che può essere considerata documentazione utile, ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio:
·    il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali;
·    la documentazione proveniente dalle forze di polizia;
·    il provvedimento di espulsione;
·    la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
·    il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.
Si afferma, inoltre, che è valida ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico.  Inoltre il Comune è tenuto a offrire ai cittadini assistenza alla compilazione.
29/09/2012 - Sanatoria stranieri irregolari e Durc chiarimenti
·    Modificando il precedente orientamento espresso dall’Inps nella circolare n. 113/2012, la Cnce ha precisato che la regolarità contributiva non sarà accertata per tutta l’azienda, ma soltanto con riferimento ai lavoratori regolarizzati. Pertanto, per il suo rilascio non si applicherà la disciplina ordinaria in tema di Durc poiché non riguarda la regolarità contributiva dell’impresa nel suo insieme.
·    Gli sportelli unici, tuttavia, acquisiranno il Durc d’ufficio utilizzando il canale delle agevolazioni e indicheranno nel campo “specifica uso” della richiesta il nome e cognome, data e Stato estero di nascita del lavoratore regolarizzato e data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.
29/09/2012 - chiarimenti emersi dalle faq
 il datore di lavoro domestico che regolarizza può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle famiglie che ne fanno parte;
 può presentare la domanda di emersione anche lo straniero con lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria in possesso del relativo titolo di soggiorno;
 non può essere espulso lo straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;
 l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;
 la comunicazione di convocazione presso lo sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;
la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di
emersione.
02/10/2012 - Sanatoria extraue irregolari: nuova circolare INPS
La Circolare n. 113/2012 l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito agli adempimenti da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale, da parte dei datori di lavoro che aderiscono alla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari.
A completamento delle suddette indicazioni, l'INPS, con la Circolare n. 118 del 28 settembre 2012, è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti in merito al procedimento di verifica del requisito della regolarità contributiva.
L’Inps ha precisato che chi ha dimenticato di indicare la propria matricola Inps sulla domanda di sanatoria “Em-Sub” dovrà presentare una comunicazione integrativa allo sportello unico per l’immigrazione, in quanto il numero di matricola è elemento essenziale per la richiesta del Durc. Il ministro della Cooperazione internazionale ha dichiarato ieri che non ci sarà alcuna proroga per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati e invita i datori di lavoro ad aderire entro il 15.10.2012.

03/10/2012 - Sanatoria extraue irregolari: istruzioni INAIL
L'INAIL, con la Circolare n. 48 del 2 ottobre 2012, chiarisce che il datore di lavoro interessato deve chiedere all'INAIL l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario. Più precisamente:
il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione; il datore di lavoro che non è già titolare di un codice ditta deve presentare una denuncia di esercizio.
05/10/2012 - Sanatoria extra irregolari ancora chiarimenti
L’avvocatura generale dello Stato ha precisato che sono utilizzabili come prova della presenza in Italia dello straniero al 31.12.2011 la scheda del cellulare o l’abbonamento per la metrò, così come l’attestazione di un centro di accoglienza o di ricovero autorizzato oppure religioso.

12/10/2012 - Altri chiarimenti
La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche per la colf già assunta all’Inps, ma non in regola con il permesso di soggiorno; al fine di dimostrare la regolarità contributiva, è possibile esibire i pagamenti dei contributi versati per il rapporto di lavoro già in essere e a cui l’Inps ha già assegnato un codice. Inoltre, è valido anche il pagamento effettuato con F24 inserendo nei dati il nome diverso (moglie) di quello di chi ha presentato poi la domanda (marito), con la conseguenza che il codice fiscale indicato sull’F24 non corrisponde al datore di lavoro indicato nella domanda di emersione.
16/10/2012 - Da oggi sanzioni più severe per chi impiega immigrati irregolari
Con la chiusura di ieri della sanatoria per gli extracomunitari si sono inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano immigrati privi di permesso di soggiorno. Prevista una multa accessoria pari al costo medio del rimpatrio del lavoratore e il pagamento di almeno tre mesi di arretrati di stipendi, tasse e contributi. Il divieto di impiego di stranieri irregolari è già punito dalla normativa italiana con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato ma scatteranno, però, ulteriori aggravanti nei casi in cui il divieto di impiego di irregolari, sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ossia siano occupati irregolarmente più di tre lavoratori, siano occupati minori in età non lavorativa, oppure ricorrano le ipotesi di sfruttamento del lavoro previste dall'articolo 603 bis del codice penale. La norma punta inoltre a favorire l'emersione dal lavoro nero attraverso la collaborazione dello straniero irregolare che decida di denunciare la propria situazione: nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, infatti, se lo straniero denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, può ottenere, con il parere favorevole del giudice, un permesso di soggiorno umanitario di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale che consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa per il migrante.
14/11/2012 - Sanatoria Stranieri alla cassa
Entro venerdì 16.11.2012 vanno versate le ritenute fiscali relative alle retribuzioni relative al pregresso rapporto di lavoro fatto emergere. La scadenza interessa i sostituti d’imposta che hanno regolarizzato rapporti di lavoro non domestici (previsto dal decreto 29.08.2012). Arrivano, inoltre, i modelli per autocertificare la regolarizzazione retributiva del rapporto di lavoro fatto emergere.
17/11/2012 - Regolarizzazione stranieri: i modelli per l'autocertificazione retributiva e fiscale.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito i modelli di autocertificazione a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno fruito della procedura per la regolarizzazione degli extracomunitari 2012. Tramite tali moduli il datore di lavoro deve certificare la corresponsione al lavoratore delle retribuzioni arretrate dovute in base al Ccnl riferibile all’attività svolta per il livello e le mansioni indicate e, comunque, non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'Inps ai sensi della L.n.389/89; il lavoratore deve invece attestare di aver percepito dal datore di lavoro le retribuzioni arretrate. Un ulteriore modello messo a disposizione dei datori di lavoro riguarda gli adempimenti degli obblighi in materia fiscale effettuati dalla data di assunzione del lavoratore regolarizzato.
05/12/2012 - Possibile invio domanda sanatoria extracomunitari se pagato il ticket
Il Ministero dell’Interno, con la nota protocollo n. 7539/2012, ha precisato che la sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri sarà riaperta a coloro che hanno versato i 1.000 euro di ticket ma non ha poi presentato la domanda. Si potrà rimediare, provvedendo all’inoltro dell’istanza in via telematica, dalle ore 8.00 del 10.12.2012 fino al 31.01.2013.
via IV Novembre, 23
Barberino Tavarnelle (Fi)
telefono 055-8077045
fax 055-8050756
mobile 335-6436308

info@studiolapini.it
Privacy Policy
Torna ai contenuti